Andarsene dopo un incidente senza lasciare i propri dati e minimizzando le condizioni dell'altro automobilista può essere fonte di grossi guai.
Condanna. A un incrocio un'automobilista aveva negato la precedenza a un ciclomotore, urtandolo e arrecando lesioni alla ragazza che lo guidava. In seguito all'urto, la conducente dell'autovettura aveva minimizzato l'entità della caduta dicendo alla ciclomotorista che se poteva stare in piedi allora non doveva essere una cosa grave. Subito dopo si è rimessa al volante e se n'è andata via. Questo gesto però ha determinato una condanna nel 2008 dal Tribunale di Trieste per i reati previsti dall'art. 189 del Codice della strada sia al comma 6 (per aver provocato lesioni e non essersi fermato) sia per il comma 7 (non aver prestato assistenza al ferito).
La Corte di appello ha parzialmente riformulato la condanna cambiando il capo di imputazione dal comma 6 al comma 4 (perché in ogni caso i conducenti devono fornire le generalità), azione confermata dalla IV Sez. penale della Cassazione con la sentenza 25668 del 6/2011. Gli ermellini, in sostanza, hanno ribadito che a carico dell'automobilista sussiste l'elemento del cosiddetto dolo eventuale, sufficiente a far scattare la condanna: la ciclomotorista, infatti, dichiarando di aver male a una spalla, aveva messo a conoscenza l'automobilista della possibilità di aver subito lesioni. Quest'ultima, perciò, quando ha deciso di andarsene senza prestare assistenza, lo ha fatto pur sapendo che, a dispetto dell'apparente stato della ciclomotorista, poteva avergli arrecato danni fisici.
Atti per posta elettronica. Sin qui le azioni che fanno giurisprudenza, creano cioè un precedente. Sempre in materia di incidenti, è opportuno segnalare anche una circolare del 2 settembre 20111 (n. 7138) con cui il ministero dell'Interno autorizza i soggetti coinvolti in un incidente a richiedere agli organi di polizia copie degli atti tramite posta elettronica certificata. In sostanza, se non ci sono rilevanze penali (morti o lesioni con querela), l'interessato può inviare tramite la Pec la domanda all'ufficio competente che, verificata la legittimità della richiesta, elabora un file formato Pdf da spedire. Se invece a fare la richiesta è un terzo (avvocati, periti, eccetera), la richiesta dev'essere corredata di delega rilasciata dall'interessato e una copia del suo documento d'identità.
Cosimo Murianni
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